Il contratto di società prevede che due o più persone conferiscano beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica. È del tutto fisiologico, dunque, che un socio possa lavorare per l’azienda stessa. Ciò avviene, in particolare, quando il socio vene designato come amministratore dall’assemblea e gli vengono affidati dei compiti di gestione che comportano lo svolgimento di un’attività lavorativa a favore della stessa società.
La riforma societaria del 2003 ha esteso la facoltà di conferire nel capitale delle Società a Responsabilità Limitata la prestazione d’opera mentre è espressamente vietato che ciò si possa verificare nelle Società per Azioni alle quali, però, viene data la possibilità di emettere strumenti finanziaria con cui si remunera l’apporto dei soci o di terzi anche per opere e servizi.
Semplificando, nelle Società a Responsabilità Limitata in contratto sociale può prevedere che accanto ad uno o più soci che conferiscono mezzi finanziari e/o patrimoniali, altri soci che non hanno disponibilità posso conferire la propria attività lavorativa assumendo la qualifica di “socio d’opera”.
Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato della società e non ha diritto ad un trattamento salariale e previdenziali proprio dei lavoratori subordinati. Come il socio che apporta risorse finanziarie e/o patrimoniali che corre il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento, il socio d’opera corre il rischio di lavorare senza alcuna remunerazione dato che per entrambi il compenso è dato dalla partecipazione ai guadagni della società.
La giurisprudenza ha a lungo dibattuto se tra la società ed il socio si possa instaurare un apporto di lavoro subordinato ossia sulla configurabilità della fattispecie del socio lavoratore dipendente di S.r.l.. Recentemente, tale opportunità è concessa in presenza di determinate condizioni volte a verificare se tra il socio e la società vi sia effettivamente un vincolo di subordinazione ossia:
Dalle appena richiamate condizioni è facile constatare che non può esserci un socio lavoratore dipendente in una società unipersonale.
Accanto a tali requisiti, la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici da prendere globalmente in considerazione volti a caratterizzare il lavoro subordinato quali:
In presenza di tali indici, al socio lavoratore subordinato spettano i medesimi diritti dei lavoratori subordinati ed il medesimo trattamento retributivo, fiscale e contributivo.
Caso particolare è quello delle società di persone (Società in nome collettivo, società in accomandita per azioni, società semplici) che solo recentemente hanno visto il riconoscimento di questa possibilità. Recentemente le società di persone sono state configurate come un centro di imputazione degli interessi e, in quanto tali, può legittimamente instaurare rapporti giuridici con i singoli soci.
Anche in questa fattispecie ci sono degli elementi di valutare che qualificano il rapporto lavorativo tra socio e società come subordinato quali:
I compiti demandati al socio lavoratore di una società di persone devono far capo ad indicazioni specifiche e manifestarsi in atti concreti e non in una mera ripartizione dei compiti sulla base della professionalità e delle capacità di ciascun socio.
Le peculiari caratteristiche delle S.a.S., ossia la doppia categoria di soci, fa si che i soci accomandanti possono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Quest’ultimi, limitandosi a conferire una quota di partecipazione nella società, non possono compiere atti amministrativi ragion per cui il vincolo di subordinazione con i soci accomandatari a cui sono demandate le funzioni amministrative è di comune accettazione.
Il rapporto lavorativo subordinato è ammesso nel caso in cui il socio accomandante non detenga la totalità o la maggioranza del capitale sociale come anche previsto per le S.r.l..
Le cooperative sono delle società a capitale variabile con scopo mutualistico. Diverso dallo scopo di lucro, lo scopo mutualistico, anche se non espressamente definito dalla legge, lo si può definire come la produzione o lo scambio di beni e servizi in favore dei soci a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle di mercato.
Lo scambio mutualistico si concretizza nelle seguenti forme:
Nelle società cooperative sono presenti diverse categorie di soci:
E' proprio nelle società cooperative che si ha la vera figura del socio lavoratore disciplinata dalla Legge 142/2001 la quale disciplina i due distinti rapporti che il socio intrattiene con l’ente: quello societario e quello di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere liberamente regolato tra le parti e può essere sia in forma autonoma, in forma subordinata o in qualsiasi altra forma prevista dall’ordinamento.
Se il rapporto di lavoro del socio ha natura subordinata trovano applicazione le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori e le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora il rapporto non sia di natura subordinata, si applicheranno solamente le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori riguardanti la libertà di opinione ed il relativo divieto di indagine, il diritto di costituire associazione sindacali ed il divieto di atti discriminatori.